NORMATIVA di RIFERIMENTO (LEGGI, DECRETI, CIRCOLARI)

REQUISITI SANITARI, DOMANDA, ACCERTAMENTO, RICORSO, AGGRAVAMENTO, PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE agli INVALIDI CIVILI, CIECHI e SORDOMUTI, IMPORTI e LIMITI di REDDITO 2007

TABELLE per il CALCOLO delle INVALIDITA'

AGEVOLAZIONI, CONGEDI, CONTRIBUTI, DEDUZIONI, DETRAZIONI, ESENZIONI, SERVIZI ASSISTENZIALI

AZIENDA SANITARIA USL 2 POTENZA
Dipartimento di Prevenzione – Ufficio Invalidi Civili

Informa Handicap - Guida ai servizi per i diversamente abili a cura dell' Azienda sanitaria USL 2 Potenza

Modulistica

Sommario della Guida

• Le Commissioni Sanitarie
• Sedi Distrettuali
• Centro Informa Handicap
• Competenze della ASL 2 per il riconoscimento della disabilità (Invalidità Civile - Cieco Civile - Sordomuto)
Accertamento per il riconoscimento delle condizioni di handicap ai sensi della L. 104/92
Accertamento della condizione di disabile per il collocamento Obbligatorio ai sensi della L. 68/99
• Informazioni di interesse particolare per tutte le categorie di invalidi
• Provvedimenti a favore degli invalidi in attesa dei benefici economici
• Modulistica
• Rilascio di certificazione di competenza della Commissione Medica Locale (C.M.L.)
• Assistenza Sanitaria e protesica erogata dalla ASL a favore dei disabili
- Prestazioni di Fisiokinesiterapia (FKT)
- Assistenza e riabilitazione presso strutture socio sanitarie residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali
- Prestazioni protesiche ausili tecnici e presidi sanitari
- Tabella Nomenclatore Tariffario
- Servizio di interpretariato per cittadini non udenti
- Termalismo Terapeutico
- Esenzione ticket
- Esenzione ticket per patologia
- Assistenza Sanitaria e cure urgenti all’estero (Mod.E.111)
- Concessioni protesi all’estero ( Mod.E114)
- Integrazione scolastica per alunni portatori di handicap
- Centro persone Down
- Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
• Principali agevolazioni e benefici sociali per disabili
• Permessi e congedi per disabili
• I Benefici economici per i disabili
Invalidi Civili
Assegno mensile di invalidità
Pensione di inabilità
Indennità mensile di frequenza
Tabella delle indennità
L’indennità di accompagnamento
Ciechi Civili
Ciechi assoluti:Pensione - Indennità di accompagnamento
Ciechi parziali:Pensione - Indennità speciale per ventesimisti
Sordomuti:Pensione - Indennità di comunicazione
• Benefici economici (per saperne di più)
Tabella importi limiti di reddito 2003 per categorie di disabili
• Indennizzo dello Stato (Legge n°210/92)
• Interventi economici erogati dalla Regione Basilicata
(Legge Reg.le n°41/97 e n°30/81 - dializzati-trapiantati)
(Legge Reg.le n°22/82 e n°26/89 - talassemia-emofilia)
Assegno per lavoratori affetti da talassemia major e drepatocitosi
• I benefici non economici
- Collocamento obbligatorio (Legge 12.3.99, n. 68 norme per il collocamento mirato dei disabili)
• Agevolazioni fiscali per disabili gravi riconosciuti ai sensi della Legge n° 104/92

Modello da utilizzare per la richiesta della visita per l'accertamento dell'invalidità civile L.68/97 - Legge 104/92 (modello minorenni)

Modello da utilizzare per la richiesta della visita per l'accertamento dell'invalidità civile L.68/97 - Legge 104/92 (modello maggiorenni)

Modello per richiesta patenti speciali e/o esonero cinture da inoltrare alla Commissione Medica Locale (C.M.L.)

NORMATIVA di RIFERIMENTO

ELENCO della PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE di RIFERIMENTO in ORDINE CRONOLOGICOri

NOVITA' LEGISLATIVE
Le principali
Le principali norme legislative

L. 118/71status d'invalido-34%
-minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età
-ultra 65enne con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età
DMS 31/05/01protesi e ausili-34%
L. 482/68
L. 68/99
collocamento mirato al lavoro-46%
L. 509/88congedo per cure-51%
L. 509/88esenzione ticket-67%
L. 118/71assegno mensile-74%
L. 509/88
L. 118/71
pensione d'invalidità-100%
L. 18/80
L. 508/88
pensione d'invalidità +
indennità di accompagnamento
-100% con necessità di assistenza continua
-100% con assistenza a deambulare
L. 298/90indennità di frequenza-minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età
-minori ipoacusici di certo grado
L. 382/70pensione non reversibile + speciale indennità-ciechi con residuo visivo non > 1/20 in 00
L. 382/70
L. 508/88
pensione non reversibile + indennità accompagnamento-ciechi assoluti
L. 381/70pensione non reversibile + indennità comunicazione-sordomutismo
L. 124/98benefici sanitari
benefici nei trasporti
-soggetto ultra 65enne con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni dell'età
L. 104/92benefici fiscali
benefici lavorativi
-handicap
-handicap in situazione di gravità

Appendice Leggi

Legge 8 novembre 2000, n. 328Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge 18 agosto 2000, n. 236Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra
Legge 19 luglio 2000, n. 203Erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta
Legge 1 aprile 1999, n. 91Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Legge 15 maggio 1997, n. 127Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Legge 31 dicembre 1996, n. 675Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Legge 29 dicembre 1993, n. 578Norme per l'accertamento e la certificazione di morte
Legge 23 ottobre 1992, n. 421Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale
Legge 8 novembre 1991, n. 381Disciplina delle cooperative sociali

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge 29 dicembre 1990, n. 422Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio

Legge 29 dicembre 1988, n. 544

Elevazione dei trattamenti dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni

Legge 2 dicembre 1975, n. 644Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico

Legge 26 aprile 1974, n. 168

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti

Legge 30 marzo 1971, n. 118

Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge 30 aprile 1969, n. 153Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Legge 23 aprile 1965, n. 488Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Legge 17 luglio 1890, n. 6972

Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Appendice Decreti

Decreto Ministeriale - Ministero dell’Interno - 4 febbraio 2002Determinazione per l'anno 2002 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse
Decreto Ministeriale 14 settembre 2001Misure urgenti in materia di spesa sanitaria
Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 308Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"
Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 296Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.328
D. P. R. 3 maggio 2001Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003
Decreto Interministeriale - Ministero del Lavoro e del Tesoro - 17 aprile 2001Attuazione dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggiore gravità dell'usura
Decreto Interministeriale - Ministero del Lavoro e del Tesoro - 23 marzo 2001Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001)
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 8 aprile 2000Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto

Decreto Ministeriale - Ministero dell’Interno - 1 marzo 2000

Determinazione, per l’anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse

Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329

Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124

Decreto Interministeriale - Ministero del Lavoro e del Tesoro - 19 maggio 1999Disciplina in materia di lavoro usurante
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici
D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 565Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 22 agosto 1994, n. 582Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte
D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti
D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124Sull'istituzione dei fondi pensione
D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 3 novembre 1989Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

Appendice Circolari

Circolare INPS - 16 maggio 2002, n. 92

Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. 

Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74 per cento.

Pensioni  con decorrenza dal 1° febbraio 2002

Circolare INPS - 16 gennaio 2002, n. 17

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati: aumento delle maggiorazioni fino a 516,46 euro al mese a partire dal 1° gennaio 2002. Invio ai pensionati interessati della richiesta di comunicazione della situazione reddituale necessaria per ottenere la maggiorazione dal 1° gennaio 2002

Circolare INPS - 20 giugno 2001, n. 127Benefici previdenziali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare definitivamente
Circolare INPS - 30 maggio 2001, n. 118Articolo 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto 23 marzo 2001. Rinuncia all’accredito dei contributi e posticipo dell’accesso al pensionamento di anzianità.
Circolare INPS - 25 maggio 2001, n. 115Beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia per i lavoratori che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre1993 ed il 31 dicembre 2001. Condizioni per il riconoscimento.
Circolare INPS - 16 gennaio 2001, n. 8Pagamento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici e dell’aumento delle pensioni sociali nei nuovi importi stabiliti dalla legge finanziaria 2001.
Circolare INPS - 16 gennaio 2001, n. 9Legge 23 dicembre 2000, n.388. Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.
Circolare INPS - 26 gennaio 2001, n. 20Articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
Circolare 1 dicembre 1998, n. 19Esenzione ticket, gli anziani che vivono in famiglia possono costituire un nucleo autonomo

Circolare INPS - 15 giugno 1998, n. 127

Indennità di malattia durante i periodi di cure termali

REQUISITI SANITARI, DOMANDA, ACCERTAMENTO, RICORSO, AGGRAVAMENTO, PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE agli INVALIDI CIVILI, CIECHI e SORDOMUTI, IMPORTI e LIMITI di REDDITO 2007

CHE COSA E'

Consiste nel riconoscimento di uno stato invalidante, indipendente da causa di servizio, lavoro o di guerra, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

 

I BENEFICI POSSONO ESSERE RICHIESTI DA:

  •  i cittadini italiani, i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o della Repubblica di San Marino che risiedono nel territorio nazionale;
  • i cittadini extra comunitari e gli apolidi (compresi i familiari iscritti nella loro carta di soggiorno) in possesso della carta di soggiorno. Gli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il riconoscimento dello status di invalido, ma non possono godere delle relative prestazioni economiche

 

REQUISITI SANITARI NECESSARI

Per invalidi civili, in generale si intendono coloro che sono affetti da minorazioni psico-fisiche di diverso tipo, congenito od acquisito,  non dipendenti da causa di guerra, di servizio o di lavoro.

La categoria degli invalidi civili avente diritto alle prestazioni assistenziali ed economiche  è direttamente ricavabile dalla legge (art. 2, comma secondo, legge n. 118/1971) secondo cui si considerano mutilati ed invalidi civili :

  • i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico dismetabolico, insufficienze mentali degenerative da effetti sensoriali o funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo;
  •  i minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
  • i cittadini ultra sessantacinquenni che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Norme specifiche, inoltre, riguardano particolari forme di invalidità, che danno diritto alle relative prestazioni pensionistiche e indennità:

 

Ciechi civili (legge n° 382/70)

Sono ciechi civili i cittadini la cui cecità, congenita o contratta, non sia dovuta a cause di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio.

Ai fini delle prestazioni vengono distinti in due categorie:

Ciechi assoluti in caso di totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, o percezione dell'ombra e della luce ("visus motu-manu" percepiscono il solo movimento della mano, ma non sono in grado di contare le dita).

Ciechi parziali:

  • ventesimisti in caso di acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con correzione (possono contare il numero delle dita della mano a distanza ravvicinata);
  • decimisti in caso di residuo visivo tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con correzione.

 

Sordomuti (legge n° 318/70)

Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

 

LA VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI INVALIDITA’

Per la valutazione della percentuale, in attesa di una revisione dei criteri che, come indicato nella legge quadro sull’assistenza dovrebbero uniformarsi alla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap (ICIDH – International classification of impairments, disabilities and handicaps), si fa riferimento alle tabelle allegate al D.M. della Sanità del 5/02/1992, che indicano la percentuale di invalidità da assegnare a ciascuna menomazione.

 

ALTRI REQUISITI

Oltre al requisito sanitario, sono necessari, ai fini della concessione delle prestazioni economiche a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili, ulteriori requisiti:

 

Requisito reddituale

Per avere diritto ad alcune prestazioni economiche, l’invalido non deve superare annualmente determinati limiti di reddito. La verifica della permanenza dei requisiti reddituali viene effettuata ogni anno mediante richiesta di autocertificazione inviata dall’Inps direttamente al pensionato.

I requisiti reddituali si differenziano a secondo del tipo di prestazione connessa all’invalidità totale o parziale.

  • I redditi da prendere in considerazione sono quelli personali, assoggettabili all’Irpef, (reddito imponibile all’irpef al netto degli oneri deducibili) relativi all’anno precedente, i limiti di reddito di riferimento sono invece  quelli stabiliti per l’anno in corso.
  • Non dipendono da limiti di reddito: l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, quella per i ciechi civili assoluti, l’indennità di comunicazione per i sordomuti e l’indennità speciale per i ciechi parziali.

 

Requisito di età

Alcune prestazioni si differenziano a seconda dell’età dei soggetti.

Per l’accoglimento della domanda delle prestazioni economiche di natura assistenziale vi è anche un limite di età oltre il quale la prestazione non può essere concessa indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell’invalidità. Il limite anagrafico è rappresentato dal compimento dei 65 anni di età. I soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età, infatti, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno titolo per ottenere l’assegno sociale.


Requisito di incollocamento al lavoro

Per l’assegno mensile per invalidità parziali (tra il 74% e il 99%) oltre al requisito di reddito, viene richiesto anche il requisito di incollocamento al lavoro, da certificare mediante iscrizione alle liste speciali di collocamento per i disabili oppure per le categorie per cui l’iscrizione non è prevista, mediante altri mezzi, comprese le presunzioni.

Le variazioni vanno comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi.

 

Requisito di non ricovero a totale carico della finanza pubblica

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero  a totale carico della finanza pubblica.

 

 

LA DOMANDA

La domanda va presentata alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell' interessato, utilizzando i modelli forniti dalla stessa, che sono diversi a seconda che si tratti di richiedente maggiorenne o minorenne, allegando:

  • certificato medico attestante la patologia invalidante.
  • altra documentazione medica utile (cartelle , cliniche, referti) in originale
  • eventuale certificazione dello stato invalidante che necessiti la visita domiciliare

 

L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’

  •  La Commissione medica della A.S.L. fissa la data della visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. Se la Commissione medica non provvede entro tale termine, il richiedente può presentare una diffida, in carta semplice, all'Assessorato alla sanità della regione che fissa la data della visita entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
  • Il richiedente si presenta a visita medica nel giorno e nel luogo stabilito. Qualora per documentati motivi di natura sanitaria non possa presentarsi a visita, può richiedere alla Commissione medica di disporre una visita domiciliare. Questa necessità può essere motivata anche da un familiare convivente.
  • Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.
  • La Commissione medica A.S.L., dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari redige il verbale della visita nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale. Se la commissione medica A.S.L. accerta l'invalidità, trasmette copia del verbale di visita, completo della documentazione, alla Commissione medica di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze competente per territorio.
  • La Commissione medica di verifica entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla Commissione medica A.S.L. Qualora la Commissione medica di verifica non condivida il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione medica A.S.L. può sottoporre il richiedente a visita diretta o può invitare l'A.S.L. a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.
  • Una volta terminata la procedura di accertamento sanitario, la Commissione medica A.S.L. oppure la Commissione medica di verifica (nel caso in cui questa ultima abbia effettuato la visita diretta) trasmette all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un'originale del verbale di visita. Sul verbale è indicata la percentuale di invalidità riconosciuta.

IL RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO LE DECISIONE DEGLI ORGANI SANITARI

La disciplina del contenzioso amministrativo contro l’esito degli accertamenti sanitari è stata modificata dal provvedimento collegato alla Finanziaria 2004. Infatti, l’’articolo 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, nel recare l’abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore avverso i verbali di accertamento dello stato invalidante, prevede la presentazione del ricorso direttamente all’autorità giudiziaria, entro 6 mesi, termine inderogabile, dalla data di ricevimento del verbale.

Gli effetti della norma sono, però, stati differiti al 1° gennaio 2005, per cui per tutto il 2004 è ancora possibile fare ricorso amministrativo:

  • Il ricorso deve essere presentato in carta semplice, alla Commissione medica superiore e di invalidità civile presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Via Casilina n. 3 - 00182 Roma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale di visita. 
  • Il ricorso viene definito entro 180 giorni dalla data di presentazione. Se la decisione non interviene entro il termine di 180 giorni, il ricorso si intende respinto. 
  • Contro il decreto di decisione del ricorso, o trascorsi inutilmente 180 giorni dalla sua presentazione, è possibile ricorrere dinanzi al giudice ordinario.

 

LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

In caso di peggioramento delle condizioni di salute si può procedere alla richiesta di nuova visita per l’”aggravamento”, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla Commissione di prima istanza. La domanda va presentata alla competente Commissione medica della A.S.L. di residenza dell' interessato, utilizzando i modelli forniti dalla stessa, tenendo presente che occorre:

  • specificare che si tratta di domanda di aggravamento;
  • allegare documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l’esclusione della verifica;
  • va allegata copia del verbale del precedente riconoscimento di invalidità.

 

Effetti del riconoscimento dell'invalidità

I benefici ottenibili sono in relazione alla fascia di età e al grado di invalidità riconosciuto:

 

Fascia di età

Percentuale minima di invalidità

Benefici ottenibili

Tutti

33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell’età

  • Status di invalido

  • Protesi ed ausili

Minori

con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell’età

Indennità mensile di frequenza

18-55

46%

Collocamento obbligatorio

18-65

51%

Congedo per cure

Tutti

67%

Esenzione ticket

18-65

74%

Assegno mensile

18-65

100%

Pensione inabilità

Tutti

Soggetti

  • con impossibilità a deambulare senza accompagnatore

o

  • con impossibilità di compiere autono-mamente gli atti della vita quotidiana

Indennità di accompagnamento

Le Prestazioni economiche non sono legate a requisiti contributivi; sono legate a determinati limiti di reddito personali dell’invalido, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.

 

 

PARTICOLARI PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVISTE PER I CIECHI CIVILI:

  • Pensione per ciechi assoluti
  • Pensione per ciechi parziali
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
  • Speciale indennità per ciechi parziali

 

PARTICOLARI PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVISTE PER I SORDOMUTI:

  • Pensione
  • Indennità di comunicazione

LA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

Le Regioni, titolari della potestà concessoria delle prestazioni, dopo la trasmissione d’ufficio di copia dell’istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario da parte delle ASL, accertato il possesso dei requisiti amministrativi,   provvedono al riconoscimento dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

Alcune Regioni, tuttavia, anziché provvedere direttamente alla concessione della prestazione, possono delegare la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e l’INPS.

Per tali benefici  vengono spediti a casa degli interessati, insieme all’esito dell’accertamento di invalidità, dei moduli per l’autodichiarazione degli ulteriori requisiti necessari da restituire all’ente concessorio.

 

IL RICORSO CONTRO LA MANCATA CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

In caso di mancato accoglimento delle prestazioni economiche, il cittadino può presentare ricorso amministrativo, redatto in carta semplice, che va indirizzato al Comitato Provinciale dell’INPS. L’interessato ha 90 giorni di tempo dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della domanda di prestazione economica. Nel caso in cui il Comitato Provinciale dell’INPS esprima parere negativo, l’interessato può ricorrere  al giudice ordinario.

 

IL PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Dopo aver accertato, nei confronti dell' interessato, l'esistenza delle altre condizioni richieste dalla legge (eventuali incompatibilità, situazione reddituale ecc), viene emanato il provvedimento di concessione che viene inviato alla sede dell' INPS territorialmente competente, che provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l'Ufficio postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale), oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.

Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale si devono concludere le procedure di concessione delle provvidenze riconosciute. I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione di istanza alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale. Sulle prestazioni dovute debbono essere corrisposti gli interessi legali secondo le norme previste dal Codice Civile.

 

AUTODICHIARAZIONI ANNUALI

Per continuare a percepire le prestazioni economiche, ogni anno vengono  inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati, i modelli per le autodichiarazioni da presentare entro il 31 marzo per continuare a percepire le provvidenze;

  • I titolari di indennità di accompagnamento devono autocertificare la sussistenza di o meno di uno stato di ricovero;
  • I titolari di assegno mensile per invalidità parziale devono autocertificare la permanenza o meno di iscrizione alle liste di collocamento

DIRITTI DEGLI EREDI:

Le prestazioni di invalidità civile non sono reversibili. Gli eredi di invalido civile deceduto possono chiedere la riscossione dei ratei maturati e non riscossi.

 

 

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE agli INVALIDI CIVILI

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE ai CIECHI CIVILI

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE ai SORDOMUTI:

 

INABILITA' e INVALIDITA'

 

La pensione di inabilità

E' una pensione che spetta ai lavoratori, che a causa di infermità, minorazioni o difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Requisiti per l’erogazione dell’agevolazione:
- invalidità al 100%
- anzianità contributiva identica a quella richiesta per l’assegno ordinario di invalidità, cioè di almeno cinque anni di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti domanda di pensione.
Per poterla ottenere l’interessato non deve svolgere alcuna attività lavorativa. Si prescinde dal requisito contributivo se l’inabilità è dovuta ad un evento straordinario, connesso ad attività lavorativa, e non si ha diritto alla rendita INAIL (in tal caso viene concessa la pensione privilegiata di Inabilità).
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL, liquidata per lo stesso evento ma solo fino a decorrenza del suo importo, per cui le quote eccedenti vengono pagate.
Incompatibilità.
La pensione di inabilità è incompatibile con:
- compensi derivanti da attività di lavoro subordinato di qualsiasi natura in Italia e all’estero
- l’iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi e negli albi professionali
- i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Decorrenza: dal mese successivo a quello di presentazione della domanda o del perfezionamento dei requisiti richiesti.
La domanda può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite i Patronati.
Ulteriori informazioni sulla modulistica necessaria e sulle forme di pagamento possono trovarsi consultando il www.inps.it

Pensione anticipata per invalidità

I dipendenti pubblici iscritti all’INPDAP e alle altre forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, non beneficiano dell’assegno ordinario di invalidità, ma in caso di invalidità dovuta a malattie che presuppongono la dispensa dal servizio beneficiano:
- della pensione anticipata per invalidità
- della pensione privilegiata per causa di servizio, in caso di incidente sul lavoro, o malattia riconosciuta contratta per causa di servizio o di lavoro, ove non risultino assicurati all'INAIL.
Requisiti sanitari e contributivi sono gli stessi dell’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidita'

L'assegno ordinario di invalidita' può essere richiesto all'Inps dalle persone che hanno una capacità lavorativa ridotta di almeno 1/3.
Per poter ottenere l'assegno, è necessario aver versato almeno cinque anni di contributi, dei quali almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio precedente la domanda. L'anzianità contributiva non è necessaria se l'invalidità è stata conseguita per cause di servizio o se non si ha diritto a prestazioni derivati da assicurazioni contro infortuni per lo stesso evento.

L'assegno di invalidita' è di importo variabile secondo il reddito, è temporaneo, è compatibile con altre attività lavorative ed ha durata triennale. Se l'invalidità permane, può essere rinnovato su richiesta. Dopo due rinnovi consecutivi, l'assegno diventa permanente.

Per richiedere l'assegno è necessario presentare una domanda all'Inps direttamente o tramite un ente di patronato, presentando uno specifico certificato del medico curante.

L’assegno è incumulabile con la rendita Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Se quest’ultima è però di importo inferiore all’assegno, l’invalido ha diritto alla differenza fra i due trattamenti.

Al compimento dell'età pensionabile, l'assegno ordinario di invalidità è convertito in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia i requisiti contributivi e cessi la propria attività di lavoro. Inoltre, grazie a varie pronunce giurisprudenziali, ed al definitivo riconoscimento da parte dell'Inps, può trasformarsi in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di legge

L'assegno mensile per invalidita' parziale

L'assegno mensile per invalidità parziale è un sostegno erogato dall'Inps dedicato alle persone con invalidità civile parziale che non hanno potuto versare i contributi sufficienti per richiedere l'assegno ordinario di invalidità. L'assegno si trasforma in assegno sociale, mantenendo le stesse condizioni limitanti, al compimento dei 65 anni.

Hanno diritto all'assegno mensile per invalidità parziale le persone riconosciute invalide dalla Commissione Medica della Asl con una percentuale di invalidità superiore al 74%, il cui certificato di invalidità riporta dunque il codice 03. Queste persone devono avere un reddito annuale inferiore a 3.942,25 euro per l'anno 2004 e devono essere iscritte nelle liste speciali del collocamento.

L'iscrizione alle liste speciali di collocamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, tramite un’autocertificazione sul modello prestampato ICINC01, che è inviato dall’Inps a domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. L'iscrizione al collocamento non è richiesta a coloro che svolgono un'attività autonoma, a chi sia stato dichiarato non in grado di lavorare dalla Commissione Medica ed ai giovani che frequentano un regolare corso di studi.

L'importo dell'assegno mensile per invalidità parziale, stabilito annualmente con la legge finanziaria, ammonta per il 2004 a 229,50 euro mensili per 13 mensilità. L'assegno di assistenza è incompatibile con le pensioni o le rendite di invalidità erogate dall'Inps.

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'assegno è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza allegando il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, il codice fiscale, la copia delle cartelle cliniche, il certificato medico ed i certificati di medici specialistici riconosciuti dalla Asl.

Riconosciuta l'invalidità, la Asl richiede ulteriori documenti, approva la domanda e trasmette gli atti al Comune, che liquida la pratica, e poi all'Inps che stampa il libretto ed eroga l'assegno mensile di assistenza.

La Carta di soggiorno per il cittadino extracomunitario riconosciuto invalido civile

La legge finanziaria 2001 ha stabilito che il cittadino extracomunitario riconosciuto invalido civile possa fruire delle provvidenze economiche connesse al suo stato di invalidità solo se in possesso della carta di soggiorno. Alcune informazioni utili.

Chi può chiedere il rilascio della carta di soggiorno?

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.

2. Lo straniero coniuge, o figlio minore, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia.

All’atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per sè lo straniero deve indicare:

  • le proprie generalità complete;
  • il luogo o i luoghi dove ha dimorato nei cinque anni precedenti;
  • il luogo di residenza attuale;
  • le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

La domanda deve essere corredata da:

  • copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall’autorità italiana da cui risultino nazionalità, data e luogo di nascita del richiedente;
  • copia della dichiarazione dei redditi (o del modello 101) per l’anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale;
  • certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;
  • 4 foto-tessera;
  • marca da bollo, se prescritta.
  • copia del contratto di affitto o del rogito in caso di proprietà dell'abitazione.

Nel caso in cui lo straniero faccia richiesta della carta di soggiorno per il coniuge o per i figli minori, oltre ai documenti sopra citati deve presentare anche documentazione che attesti:

  • lo stato di coniuge, di genitore o di figlio minore. (i certificati rilasciati dalla competente autorità dello stato estero devono però essere autenticati dall'autorità consolare italiana che conferma così che la traduzione in lingua italiana dei documenti allegati è conforme agli originali);
  • documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale sull'Edilizia Residenziale Pubblica (sono validi i certificati rilasciati dall'Ufficio del Comune o quelli di idoneità igienico-sanitaria rilasciati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale);
  • di aver avuto un reddito (a quello del richiedente vengono sommati eventuali redditi prodotti da familiari conviventi non a carico) nell'anno precedente a quello in cui sta presentando domanda pari a quello richiesto per il ricongiungimento familiare pari all'assegno sociale se si fa richiesta di carta di soggiorno per una persona, al suo doppio se si fa richiesta per due o tre persone e al suo triplo se si fa richiesta per quattro o più persone.

Lo straniero coniuge, o genitore, conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia, all'atto della domanda, oltre a dichiarare le proprie generalità, deve dichiarare anche quelle dell'altro coniuge o del figlio con cui convive.

Per lo straniero figlio minore a carico di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia la domanda viene presentata da chi esercita la patria potestà.

Modalità e tempi di rilascio

All’atto della presentazione della domanda e della documentazione viene rilasciata ricevuta con l’indicazione della data utile per il ritiro della carta, ma la ricevuta non sostituisce la carta.

La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Cosa può fare il titolare della carta di soggiorno, oltre a quanto previsto per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia?

  • Fare ingresso nel territorio dello stato in esenzione di visto
  • Svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge riserva ai cittadini italiani
  • Accedere alle prestazioni erogate della Pubblica Amministrazione
  • Partecipare all'elettorato attivo e passivo locale in armonia con quanto previsto dal capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992
  • Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

 

  

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO DELLE PENSIONI E INDENNITA' PER IL 2007

La Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare del 4 gennaio 2007, n. 3 ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti per l'anno 2007.


ProvvidenzaImporto 2007Importo 2006Limite reddito 2007Limite reddito 2006
Pensione ciechi civili assoluti 262,62257,4714.256,9213.973,26
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)242,84238,0714.256,9213.973,26
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti710,32689,56NessunoNessuno
Pensione ciechi civili parziali242,84238,0714.256,9213.973,26
Indennità speciale ciechi ventesimisti168,70164,96NessunoNessuno
Pensione invalidi civili totali242,84238,0714.256,9213.973,26
Indennità accompagnamento invalidi civili totali457,66450,78NessunoNessuno
Indennità di frequenza minorenni242,84238,074.171,444.089,54
Assegno mensile invalidi civili parziali242,84238,074.171,444.089,54
Pensione sordomuti242,84238,0714.256,9213.973,26
Indennità comunicazione sordomuti229,64226,53NessunoNessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major436,14427,58NessunoNessuno

 

 

ALTRE FORME DI TUTELA DEI DISABILI

La legge quadro sull’handicap

Contestualmente alla domanda di riconoscimento di invalidità civile è sempre conveniente, utilizzando lo stesso modello, fare richiesta anche di riconoscimento dello stato di handicap, ed eventualmente di handicap “grave”, a norma della legge 104/92, che dà diritto ad altri benefici, tra cui:

  • agevolazioni fiscali
  • agevolazioni lavorative
  • permessi lavorativi per familiari di portatori di handicap “grave”
  • agevolazioni per la mobilità

Il collocamento mirato

La legge 68/99 promuove l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, tramite il collocamento mirato, che prevede l’iscrizione nell’apposito elenco del Centro per l’Impiego (ex Ufficio di collocamento) competente per territorio.

Per usufruire dei vantaggi della legge occorre essere disoccupati e  fare domanda di accertamento dello stato di disabilità ai fini della legge 68/99, utilizzando lo stesso modello di richiesta per l’ invalidità civile, a cui seguirà una visita da parte della Commissione medica della Asl, volta a valutare le capacità lavorative che concretamente e utilmente possono essere esercitate dalla persona disabile.

 

La legge di riforma del welfare

La legge 328/2000, istitutiva del sistema integrato di interventi e servizi sociali, infine, nello stabilire le linee generali degli interventi sociali, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, i disabili in prima fila, ha assegnato il compito agli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Asl) di definire autonomamente gli interventi di sostegno  sociale secondo i principi generali definiti dalla legge, incentivando anche l’intervento di altri soggetti, il cosiddetto Terzo Settore (associazioni di volontariato, Patronati,  Istituti di pubblica assistenza , ecc.) sia nella fase della progettazione che in quella dell’attuazione degli interventi, e sostenendo le famiglie che si fanno carico dell’assistenza della persona disagiata.

Ferme restando le tutele previste dalle leggi statali, quindi, ogni regione, provincia, comune può decidere autonomamente interventi sia di natura economica che di fornitura di servizi.

 

 

 

AGEVOLAZIONI, CONGEDI, CONTRIBUTI, DEDUZIONI, DETRAZIONI, ESENZIONI, SERVIZI ASSISTENZIALI

 

Agevolazioni fiscali per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (schede)

La disciplina delle assunzioni obbligatorie (schede)

Agevolazioni fiscali per l'assunzione di disabili

Agevolazioni auto privata

Agevolazioni Irpef per alcune spese sanitarie e mezzi di ausilio

Agevolazioni telecom (Esenzione totale dal pagamento del canone per i sordomuti)

Aliquota IVA agevolata per ausili tecnici e informatici

Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di particolari prodotti editoriali (2)

Assegno nucleo familiare con elevazione limiti di reddito (Allegato 2) (Allegato 3)

Assistenza sanitaria all'estero

Azioni di supporto all'inserimento lavorativo

Circolazione e sosta: contrassegno invalidi

Congedi ordinari di maternità, paternità, e parentale per la cura dei figli

Congedo per malattia del figlio

Congedo retribuito di due anni per i genitori di handicappati gravi

Contributi a sostegno dell'inserimento lavorativo dei disabili

Contributi ASL per gli adattamenti alla guida

Contributi per l’eliminazione di barriere architettoniche

Contributi regionali per l'eliminazione delle barriere, per i veicoli, per gli ausili

Contributo per cure climatiche e soggiorni terapeutici

Deducibilità delle spese mediche generiche e della spesa di assistenza specifica

Deduzione degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare

Detrazione IRPEF delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti

Detrazione IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida

Detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di alcune protesi e ausili

Detrazione IRPEF delle spese sostenute per mezzi di locomozione

Detrazione Irpef per spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare

Detrazione Irpef per le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici

Detrazioni per i figli a carico portatori di handicap

Diritto alla scelta della sede di lavoro

Distribuzione e realizzazione di testi in braille

Distribuzione e realizzazione di testi registrati su cassetta

Donazioni a favore di disabile grave

Erogazione ausili, ortesi e protesi

Esenzione dal pagamento del bollo auto

Esenzione dalle imposte di trascrizione su auto nuove e passaggi di proprietà

Esenzione ticket farmaceutici e prestazioni

Ingresso a manifestazioni ed eventi sportivi e culturali

Integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap

Lavoro notturno

Parcheggi accessibili e riservati

Patenti di guida speciali

Permessi lavorativi per genitori di bambini di età inferiore ai tre anni

Permessi lavorativi per lavoratori disabili

Permesso mensile retribuito

Piano Educativo Individualizzato

Prepensionamento dei lavoratori disabili

Prestazioni INAIL

Prolungamento dell'astensione facoltativa

Quota di riserva di alloggi per disabili (rivolgersi al comune di residenza)

Riduzioni/detrazioni pagamento tributi locali (rivolgersi al comune di residenza)

Servizi di assistenza fiscale a domicilio (rivolgersi al comune di residenza)

Servizi e buoni taxi (rivolgersi al comune di residenza)

Trasporti di linea extraurbani
Trasporti urbani
Trasporti ferroviari (trasporto gratuito della sedia a rotelle)

Le stazioni ferroviarie con servizi per la clientela disabile
Trasporti marittimi nazionali
Trasporti aerei

Treno: agevolazioni tariffarie. Carta blu - Concessione speciale 3° (per i ciechi) - Concessione speciale 8° ( per i grandi invalidi di guerra e per servizio)

Università - Ausili e tutors per studenti disabili

Università - Esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari (3)

Università - importo borsa di studio

Università - interventi personalizzati di carattere generale tra cui sussidi informatici

Università - posti alloggio appositamente attrezzati

Università - servizio di ristorazione

Università - Sportello Ufficio accoglienza disabili

Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e per servizio nonché dei ciechi civili

Utilizzo delle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili

Guida del Comune di Potenza ai Servizi per Handicap

Note e riferimenti

(1) Cassazione - Sezione Lavoro Sent. n. 10212 dell' 11.12.2003 - 27.05.2004. Indennità di accompagnamento - il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese) nei quali vi sia impossibilità a deambulare e/o l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore (nella fattispecie viene accolto il ricorso del figlio di un malato sottoposto a terapia chemioterapica).

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate - 3 gennaio 2001, n. 1

(2) "Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti."

2.3.9 Aliquota 4% alle cessioni di prodotti editoriali per soggetti non vedenti

L'art. 31, comma 1, lettera d), n. 1 della legge finanziaria modifica il n. 18 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle cessioni, tra l'altro, di giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, inserendo tra i prodotti editoriali soggetti alla aliquota ridotta anche quelli realizzati in scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

Le cessioni di tali beni, in quanto costituiscono sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, erano già soggette alla aliquota del 4%, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del DL n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, se effettuate direttamente nei confronti di soggetti aventi menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio, in base alle modalità dettate dal decreto ministeriale 14 febbraio 1998.

Si deve, pertanto, ritenere che in base alla disposizione in esame l'aliquota del 4% si renda applicabile alle cessioni di tali beni anche se non acquistati direttamente dai soggetti non vedenti o ipovedenti purché siano destinati ad essere utilizzati dai medesimi.

Il n. 2 della disposizione in esame, modificando il n. 35 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, prevista per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali anche alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti.

(omissis).

(3) Gli studenti disabili possono usufruire di varie tipologie di benefici che consentano loro la piena realizzazione del diritto allo studio. L'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari rientra tra i benefici specificamente regolamentati.
L'esonero è concesso indipendentemente dal requisito del merito e dalla condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.
Sono previste due tipologie di esonero:
- esonero totale, che spetta a studenti con handicap, debitamente documentato, con grado di invalidità uguale o superiore al 66%
- esonero parziale, che spetta a studenti con handicap, debitamente documentato, con grado di invalidità compreso tra il 34% ed il 65%.
Gli studenti interessati solo a tale beneficio devono contattare il Referente Accogliente o il Responsabile dell'Ufficio Benefici e recare allo sportello una dichiarazione della propria invalidità. Si dovrà poi compilare l’apposito modello informatico.

La giurisprudenza in materia di invalidità civile